Negli scambi commerciali internazionali la regola generale è che le merci hanno origine non preferenziale ed è applicabile ad esse l’aliquota daziaria riportata nel testo della tariffa doganale comune. Quando i rapporti commerciali sono garantiti da accordi tariffari (negoziali o unilaterali), le merci sono soggette ad una riduzione della fiscalità, parziale o totale, e gli scambi sono agevolati per quello che concerne i soli oneri doganali.
Quando la merce oggetto di certificazione è ottenuta con l’utilizzo di materiali originari di Paesi diversi, la questione si complica ed è necessario far riferimento a particolari regole che definiscono quale sia la trasformazione alla quale sono stati sottoposti i materiali per ottenere lo status di “originario” del paese in cui avviene tale operazione. Quindi, in questo contesto, la differenza principale sta nelle “lavorazione o trasformazioni sufficienti ed insufficienti” che conferiscono o meno il carattere originario alle merci. L’origine preferenziale si sostanzia in un trattamento daziario più favorevole concesso a prodotti originari di quei Paesi con i quali sono in vigore accordi bilaterali e/o concessioni unilaterali che si riflette in un minore o esente impatto doganale nelle transazioni regolate.
Il modello “Certificato di Circolazione EUR1” è utilizzato per certificare l’origine preferenziale delle merci negli scambi commerciali con paesi legati all’Unione Europea da accordi bilaterali.
Il Certificato EUR1 è rilasciato dall’autorità doganale del paese di esportazione su richiesta scritta compilata dall’esportatore. La richiesta del rilascio dell’EUR1 presuppone che le merci inserite nel certificato, abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale. Le autorità doganali potranno richiedere all’esportatore ogni documento giustificativo volto ad accertare l’origine delle merci ed a verificare la corretta compilazione del documento stesso. La dogana del Paese importatore non può rifiutare il certificato EUR1, né contestare all’importatore l’origine dichiarata o qualsiasi altra irregolarità, ma può solo inviare il certificato presentatole alle autorità del Paese esportatore per il controllo di competenza (c.d. “controllo a posteriori”), come previsto negli accordi in tema di cooperazione amministrativa.
Il certificato può essere rilasciato ad esportazione avvenuta. In tal caso l’esportatore dovrà presentare un’istanza in cui descrive le merci spedite e motivare la ragione per cui l’EUR1 non è stato rilasciato all’atto dell’esportazione. In tal caso il certificato deve riportare la dicitura “rilasciato a posteriori”.
La maggioranza degli accordi prevede che il certificato EUR1 possa essere sostituito con una dichiarazione in fattura, quando sono presenti le seguenti condizioni:
(1) Nel caso il dichiarante non sia un esportatore autorizzato e pertanto non sia in possesso del numero dell’autorizzazione, le parole tra parentesi devono essere omesse.
(2) Indicare obbligatoriamente l’origine dei prodotti.
autorizzato | Dichiarazione | in EURO |
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Islanda - Liechtenstein Romania - Bulgaria | EUR 1 | 4 mesi | Dichiarazione su fattura | Dichiarazione su fattura | 6.000,00 |
Turchia prodotti CECA | EUR 1 | 4 mesi | Dichiarazione su fattura | Dichiarazione su fattura | 6.000,00 |
Albania - Rep. Serbia- Montenegro | EUR 1 | 4 mesi | |||
Da Paesi in Via di Sviluppo vs. CE | FORM A | 4 mesi | Dichiarazione su fattura | 3.000,00 |
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